IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione dell'8 marzo 2013 
 
  Vista  la  legge  24  febbraio   1992,   n.   225,   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
20 gennaio 2012, con cui e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza,
in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia, nel
territorio del Comune dell'Isola del Giglio, e l'ordinanza n. 3998 in
pari data,  con  cui  sono  state  dettate  disposizioni  urgenti  di
protezione civile in relazione al naufragio della predetta nave; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2013,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, ed in particolare
l'articolo  2  che,  atteso  il  permanere  di  gravi  condizioni  di
emergenza  ambientale  e  ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed
urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di  continuita'  nella
gestione di tale emergenza, ha prorogato fino al 31 dicembre 2013  lo
stato di emergenza, in relazione al naufragio della nave da  crociera
Costa Concordia, nel territorio del Comune dell'Isola del Giglio; 
  Visto il Regolamento (Ce) n. 1013/2006,  recante  disciplina  della
spedizione transfrontaliera dei rifiuti, ed  in  particolare  il  35°
Considerando che esplicita la necessita'  di  garantire  la  gestione
ecologicamente corretta della demolizione delle navi  per  proteggere
la salute umana e l'ambiente e  che  da'  atto  che  "una  nave  puo'
diventare rifiuto ai  sensi  dell'articolo  2  della  Convenzione  di
Basilea ed essere al tempo stesso definita  come  nave  in  forza  di
altre norme internazionali"; 
  Visto l'allegato III al citato Regolamento (CE) n. 1013/2006 ed  in
particolare la voce GC030 che classifica  tra  i  rifiuti  contenenti
metalli le "navi  ed  altre  strutture  galleggianti  destinate  alle
demolizioni adeguatamente vuotate di  qualsiasi  carico  e  di  altri
materiali  serviti  al  loro   funzionamento   che   possono   essere
classificati come sostanze o rifiuti pericolosi"; 
  Considerato, pertanto, che la  nave  Concordia  e'  destinata  alla
demolizione (e come tale soddisfa la definizione di rifiuto ai  sensi
della Direttiva 2008/98/UE e del Regolamento  (CE)  n.  1013/2006)  e
deve essere assoggettata al relativo regime  giuridico  di  gestione,
controllo e sanzionatorio; 
  Tenuto conto, altresi',  che  la  nave  e'  posta  sotto  sequestro
giudiziario in seguito all'incidente in cui hanno perso  la  vita  un
numero rilevante di persone, i corpi di  due  delle  quali  non  sono
stati ancora ritrovati; 
  Preso atto, altresi', che devono ancora essere  compiute  attivita'
per l'eliminazione e la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti,
anche liquidi, contenuti nella nave, al fine di garantire  la  tutela
della salute e dell'ambiente; 
  Considerato, pertanto, necessario garantire la gestione dei rifiuti
costituiti dalla nave e dei materiali e sostanze  in  essi  contenuti
nel rispetto dei  principi  di  vicinanza  e  prossimita',  sotto  il
controllo delle  autorita'  amministrative  competenti,  e  al  tempo
stesso garantire  le  attivita'  in  corso  da  parte  dell'autorita'
giudiziaria; 
  Preso atto che dal punto di vista geografico e delle  potenzialita'
impiantistiche il porto di Piombino e' il porto italiano piu'  vicino
al luogo del disastro in grado di garantire la corretta  gestione  di
detto rifiuti, anche in considerazione degli interventi gia' previsti
e in fase di progettazione ed attuazione; 
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  Il Commissario delegato per l'emergenza ambientale in relazione  al
naufragio della nave da crociera Costa Concordia, nel territorio  del
Comune dell'Isola del Giglio, e' autorizzato, previa  verifica  della
fattibilita' e della convenienza dell'operazione  in  accordo  con  i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   ad   adottare   tutti   i
provvedimenti necessari a  consentire  il  trasporto  della  nave  da
crociera  Costa  Concordia  presso  il  porto  di  Piombino  per   lo
smantellamento,  in  raccordo  con   i   Ministeri   interessati   ed
utilizzando le risorse gia' stanziate ed effettivamente disponibili. 
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 marzo 2013 
 
                                                 Il Presidente: Monti